Normativa Attestato Prestazione Energetica

I contenuti della presente sezione rappresentano un’utilità per l’utente interessato ai temi relativi all’Attestato di Prestazione Energetica. Detti contenuti sono estratti dalla normativa pubblicata anche disponibile nel sito www.cened.it al quale si rimanda per gli approfondimenti del caso.

REGIONE LOMBARDIA.  MODIFICA DELLA DEFINIZIONE DI IMPIANTO TERMICO.
ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN PRESENZA DI STUFE, CAMINETTI E APPARECCHI RADIANTI LOCALIZZATI DI POTENZA COMPLESSIVA < 5 Kw.
(ESTRATTO DELLA DELIBARAZIONE X/1210 DEL 10/01/2014.)

Con la deliberazione X/1210 del 10/01/2014 la Giunta Regionale della Lombardia ha deliberato, al punto 2, la sostituzione della definizione di Impianto Termico così come riportata dall’art.2, lett. ee)
della dgr 8745/2008 con la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera 1-tricies) del D.lgs 192/2005, come modificato con D.L. 63/2013, nel testo integrato dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90.
5 kW è il nuovo limite individuato, in sostituzione del precedente 15 kW, sotto il quale stufe, caminetti e apparecchi radianti di riscaldamento localizzato, anche se fissi, non sono assimilati agli impianti termici. Inoltre, non sono impianti termici i sistemi destinati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria.

“ Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”

Pertanto, in presenza di potenze nominali complessive per singola unità immobiliare inferiori a 5 Kw, in ottemperanza a quanto disposto nel 9.6 del DGR VIII 8745 della Regione Lombardia del 22/12/2008, l’unità immobiliare è considerabile priva dell’impianto termico e pertanto è esclusa dall'obbligo di rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica per locazione o trasferimento a titolo oneroso. Detta esclusione deve comunque essere certificata dal tecnico professionista.
Testo Completo:
DELIBERAZIONE X/1210 - 10 Gennaio 2014
LEGGE 3 Agosto 2013, n 90
DGR VIII 8745 22/12/2008

 

LOMBARDIA. DELIBERAZIONE N° X / 1216 Seduta del 10/01/2014 AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA REGIONALE PER L’EFFICIENZA E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE BIOCLIMATICA DELLE SERRE E DELLE LOGGE, AL FINE DI EQUIPARARLE A VOLUMI TECNICI.

....si delibera:

1. di disporre, in relazione alla disciplina per la certificazione energetica approvata con dgr 8745/2008 e con dgr 4416/2012, quanto segue:

a) i titoli di studio che costituiscono il prerequisito per chiedere l’accreditamento come certificatori energetici sono tutti quelli indicati all’art.2, commi 3 e 4, del DPR 16.4.2013 n.75 e quelli che appartengono alla classe di laurea LM 71, ex D.M. 16.3.2007;
b) la partecipazione allo specifico corso di formazione, con superamento dell’esame finale, rimane un requisito imprescindibile per coloro che chiedono di essere accreditati per svolgere l’attività di certificazione energetica in Lombardia, indipendentemente dal titolo di studio conseguito e dall’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale, qualora esistente;
c) l’Attestato energetico di cui all’allegato C) della dgr 8745/2008, come modificato con dgr 1811 del 31.5.2011, viene denominato “Attestato di Prestazione Energetica” a far data dal 15 gennaio 2014;


2. di sostituire la definizione di impianto termico contenuta all’art.2, lett. ee) della dgr 8745/2008 con la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera Itricies) del D.lgs 192/2005, come modificato con D.L. 63/2013, nel testo 4 integrato dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90;

3. di confermare, per tutto quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, le precedenti disposizioni regionali approvate con dgr 8745/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

4. di approvare il documento “Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi tecnici”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso si applica all'intero territorio regionale a
far data dalla sua pubblicazione sul B.U.R.L., facendo comunque salvi gli interventi autorizzati sulla base di disposizioni comunali eventualmente difformi, ovvero non soggetti ad autorizzazione, entro la data di pubblicazione del presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.

Testo completo

 

LOMBARDIA. Comunicato Regionale del 08/08/2013 - N° 100.  Disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici: gli effetti della conversione in Legge del Decreto 4 Giugno 2013 N.63.

Gli attestati di certificazione energetica conformi alla disciplina regionale rif. dgr 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni sono validi anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 63/2013 e della legge 3 agosto 2013, n.90, di conversione del decreto stesso.
Pertanto, sono idonei ad essere allegati ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari siti in Lombardia, fino all’approvazione di nuove disposizioni regionali. Testo completo

 

LOMBARDIA. Decreto Dirigente Unità Organizzativa, 23 ottobre 2012 n. 9433: Attestato di Prestazione Energetica:  modalità d’uso a partire dal 1 Marzo 2013

Il Decreto Dirigente Unità Organizzativa, 23 ottobre 2012 n. 9433 prevede che dal 1° marzo 2013 l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) acquista efficacia con l’inserimento nel sistema informativo regionale, di cui all’Art. 9, comma 3 bis della L. R. 13 Dicembre 2006, n. 24, del file di interscambio dati e del file PDF relativi all’Attestato di Prestazione Energetica stesso, entrambi firmati digitalmente.
Il proprietario dell’immobile, al fine di disporre di un Attestato di Prestazione Energetica idoneo all’originale, riceve dal certificatore il file .pdf firmato digitalmente, unitamente ad una copia cartacea dell’Attestato di Prestazione Energetica corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex artt 19 e 47 DPR 445/2000) in cui il certificatore dichiara la copia è conforme al file .PDF inserito nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) e firmato digitalmente.
In tal modo il proprietario dispone anche di una copia cartacea conforme all’originale.
Copia cartacea dell’Attestato di Prestazione Energetica, firmato ma non dichiarato conforme all’originale potrà essere utilizzata tutte le volte in cui non sarà necessario produrre il documento in originale o in copia conforme.
Lo schema riassuntivo dell’uso dell’Attestato di Prestazione Energetica, a partire dal 01/03/2013 per le fattispecie previste dalla Legge, è  riportato in una tabella consultabile sul portale Web all’indirizzo http://www.cened.it/ace_010313


LOMBARDIA. Decreto dirigente unità organizzativa, 23 ottobre 2012 – 9433: Firma Digitale

In accordo al Decreto dirigente unità organizzativa, 23 ottobre 2012 - 9433, a decorrere dal 1° marzo 2013 il  Certificatore, al fine di rendere idoneo l’Attestato di Certificazione (Prestazione) Energetica, è tenuto a depositare nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) il file con estensione .XML (o .CND per i casi previsti dalla normativa) e .PDF relativi all’ACE stesso, entrambi firmati digitalmente.

 

 

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