Normativa Attestato Prestazione Energetica
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all’Attestato di Prestazione Energetica. Detti contenuti
sono estratti dalla normativa pubblicata anche disponibile nel sito
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al quale si rimanda per gli approfondimenti del
caso.
LOMBARDIA. DELIBERAZIONE N° X / 1216 Seduta del 10/01/2014 AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA REGIONALE PER L’EFFICIENZA E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE BIOCLIMATICA DELLE SERRE E DELLE LOGGE, AL FINE DI EQUIPARARLE A VOLUMI TECNICI.
....si delibera:
1. di disporre, in relazione alla disciplina per la
certificazione energetica approvata con dgr
8745/2008 e con dgr 4416/2012, quanto segue:
a) i titoli di studio che costituiscono il prerequisito
per chiedere l’accreditamento come certificatori energetici
sono tutti quelli indicati all’art.2, commi 3 e 4, del DPR
16.4.2013 n.75 e quelli che appartengono alla classe di
laurea LM 71, ex D.M. 16.3.2007;
b) la partecipazione allo specifico corso di formazione, con
superamento dell’esame finale, rimane un requisito
imprescindibile per coloro che chiedono di essere
accreditati per svolgere l’attività di certificazione
energetica in Lombardia, indipendentemente dal titolo di
studio conseguito e dall’iscrizione all’Ordine o Collegio
professionale, qualora esistente;
c) l’Attestato energetico di cui
all’allegato C) della dgr 8745/2008, come modificato con dgr
1811 del 31.5.2011, viene denominato “Attestato di
Prestazione Energetica” a far data dal 15 gennaio
2014;
2. di sostituire la definizione di impianto termico
contenuta all’art.2, lett. ee) della dgr 8745/2008 con la
definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera Itricies)
del D.lgs 192/2005, come modificato con D.L. 63/2013, nel
testo 4 integrato dalla legge di conversione 3 agosto 2013,
n. 90;
3. di confermare, per tutto quanto non espressamente
modificato con il presente provvedimento, le precedenti
disposizioni regionali approvate con dgr 8745/2008 e
successive modifiche ed integrazioni;
4. di approvare il documento “Criteri per il riconoscimento
della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai
fini dell’equiparazione a volumi tecnici”, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
dando atto che lo stesso si applica all'intero territorio
regionale a
far data dalla sua pubblicazione sul B.U.R.L., facendo
comunque salvi gli interventi autorizzati sulla base di
disposizioni comunali eventualmente difformi, ovvero non
soggetti ad autorizzazione, entro la data di pubblicazione
del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul B.U.R.L.
Testo
completo
LOMBARDIA. Comunicato Regionale del 08/08/2013 - N° 100. Disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici: gli effetti della conversione in Legge del Decreto 4 Giugno 2013 N.63.
Gli attestati di
certificazione energetica conformi alla disciplina
regionale rif. dgr 5018/2007 e successive modifiche ed
integrazioni sono validi anche dopo l’entrata in vigore del
D.L. 63/2013 e della legge 3 agosto 2013, n.90, di
conversione del decreto stesso.
Pertanto, sono idonei ad essere
allegati ai contratti di trasferimento e di locazione di
edifici o di singole unità immobiliari siti in Lombardia,
fino all’approvazione di nuove disposizioni regionali.
Testo completo
LOMBARDIA. Decreto Dirigente Unità Organizzativa, 23 ottobre 2012 n. 9433: Attestato di Prestazione Energetica: modalità d’uso a partire dal 1 Marzo 2013
Il Decreto Dirigente Unità Organizzativa, 23 ottobre 2012 n.
9433 prevede che dal 1° marzo 2013 l'Attestato di
Prestazione Energetica (APE)
acquista efficacia con l’inserimento nel sistema informativo
regionale, di cui all’Art. 9, comma 3 bis della L. R. 13
Dicembre 2006, n. 24, del file di interscambio dati e del
file PDF relativi all’Attestato di Prestazione
Energetica stesso, entrambi firmati digitalmente.
Il proprietario dell’immobile, al fine di disporre di un
Attestato di Prestazione Energetica idoneo
all’originale, riceve dal certificatore il
file .pdf firmato digitalmente, unitamente ad una copia
cartacea dell’Attestato di Prestazione Energetica
corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(ex artt 19 e 47 DPR 445/2000) in cui il
certificatore dichiara la copia è conforme al file
.PDF inserito nel Catasto Energetico Edifici Regionale
(CEER) e firmato digitalmente.
In tal modo il proprietario dispone anche di una copia
cartacea conforme all’originale.
Copia cartacea dell’Attestato di Prestazione
Energetica, firmato ma non dichiarato conforme
all’originale potrà essere utilizzata tutte le volte in cui
non sarà necessario produrre il documento in originale o in
copia conforme.
Lo schema riassuntivo dell’uso dell’Attestato di
Prestazione Energetica, a partire dal 01/03/2013
per le fattispecie previste dalla Legge, è riportato
in una tabella consultabile sul portale Web all’indirizzo
http://www.cened.it/ace_010313
LOMBARDIA. Decreto dirigente unità organizzativa, 23 ottobre 2012 – 9433: Firma Digitale
In accordo al Decreto dirigente unità organizzativa, 23
ottobre 2012 - 9433, a decorrere dal 1° marzo 2013 il
Certificatore, al fine di rendere idoneo l’Attestato
di Certificazione (Prestazione) Energetica, è
tenuto a depositare nel Catasto Energetico Edifici Regionale
(CEER) il file con estensione .XML (o .CND per i casi
previsti dalla normativa) e .PDF relativi all’ACE stesso,
entrambi firmati digitalmente.
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